26 Luglio 2011, 08.00
Lavoro

Formazione dei lavoratori

di Raffaella Bertuzzi

L'importanza della formazione del lavoratore perché orienti i suoi comportamenti lavorativi verso modelli definiti, conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per formazione può intendersi il trasferimento di conoscenze al lavoratore perché lo stesso orienti i suoi comportamenti lavorativi verso modelli definiti, conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, appare di contenuto più ampio rispetto all’art. 22 del previgente D.Lgs. 626/94, perché il dovere/diritto di formazione investe una platea più ampia rispetto a quella destinata all’informazione, coinvolgendo tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nel sistema di gestione della sicurezza predisposto dal datore di lavoro. I soggetti individuati dalla norma in esame, destinatari dell’attività di formazione ed addestramento, sono i seguenti:
- I lavoratori
- I preposti
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Lavoratori: il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente in materia di salute e sicurezza, tenuto conto anche delle proprie conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a. i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b. i rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (art. 37, comma 1).

La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio di ciascuna missione, qualora si tratti di somministrazione del lavoro;
b. del trasferimento o cambiamento di mansione;
c. dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi (art. 37, comma 4).

La formazione e l’addestramento devono essere ripetuti periodicamente, in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).
Un’attenzione particolare è riservata ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione e lotta degli incendi ed evacuazione in caso di pericolo, come pure i lavoratori addetti al primo soccorso, salvataggio e gestione di qualsiasi emergenza o pericolo. Questi lavoratori designati dal datore di lavoro hanno diritto a ricevere un’adeguata e specifica formazione aggiuntiva soggetta a costante aggiornamento, in relazione agli ulteriori incarichi di cui vengono onerati nel circuito della prevenzione e della sicurezza. In particolare restano valide, in attesa dell’emanazione delle disposizioni ministeriali in materia di prevenzione incendi di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni di cui al D.M. 10 marzo 1998, riguardante i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro, senza oneri economici a carico degli stessi e deve essere praticata in modo facilmente comprensibile, specie per i lavoratori immigrati in favore dei quali, avviene, previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo (art. 37, comma 12 e comma 13).
Preposti: coloro che hanno il compito di vigilare in merito all’osservanza ed al rispetto delle norme di sicurezza, sia da parte del singolo lavoratore che della collettività aziendale. Con il D.Lgs. 81/2008 il legislatore ha previsto, per la prima volta anche nei loro confronti, un obbligo formativo specifico. Per cui come previsto dall’art. 37 comma 7 del Testo Unico, i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro ed in azienda, un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La formazione deve riguardare, in particolare:
a. i principali soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza aziendale ed i relativi obblighi;
b. la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
c. la valutazione dei rischi;
d. l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): colui che, voluto dai lavoratori, ha il compito di vigilare, controllare e sensibilizzare in ordine agli adempimenti ed alle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ed all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6). Deve pertanto essere garantita al RLS una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo di prevenzione dei rischi stessi (art. 37, comma 10). Oltre a questa formazione di natura specifica ed aziendale, il RLS ha, altresì, diritto ad una formazione di stampo più ampio e di carattere generale, con riferimento a:
a. i principi giuridici comunitari e nazionali;
b. la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c. i principali soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza aziendale ed i relativi obblighi;
d. la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
e. la valutazione dei rischi;
f. l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g. gli aspetti normativi dell’attività di RLS in materia di sicurezza;
h. le nozioni di tecnica di comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica dell’apprendimento, nonché di 4 ore di aggiornamento successivo per le imprese con un numero di lavoratori tra 15 e 50, mentre oltre i 50 lavoratori sono previste 8 ore di aggiornamento.
La formazione del RLS deve avvenire durante l’orario di lavoro, senza oneri economici a carico del RLS e deve essere praticata in modo facilmente comprensibile (art. 37, comma 12 e comma 13).

Dott.  Raffaella Bertuzzi
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
via Roma, 4 – 25027  Quinzano d/O  -  Bs 
Tel. 339/2497307   e-mail sicuraffi@libero.it


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