La recente riforma Fornero del mercato del lavoro introdotto due rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro intermittente o "lavoro a chiamata".
La Riforma del mercato del lavoro, legge n. 92/2012, ha introdotto due rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro intermittente (c.d. “lavoro a chiamata”):
1) è stato modificato il campo di applicazione della tipologia contrattuale;
2) è stato introdotto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di effettuare una comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
La Riforma prevede, rispettivamente:
· la modifica del requisito soggettivo necessario alla stipula del contratto di lavoro intermittente, relativamente all’età anagrafica del lavoratore;
· l’abrogazione dell’art. 37 della Legge Biagi, che conteneva il riferimento ai “periodi predeterminati” quali il fine settimana, le ferie estive, le vacanze natalizie e pasquali, per lo svolgimento di lavoro intermittente in periodi predeterminati.
L’età del lavoratore
La nuova normativa prevede che sia possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti:
· Con più di 55 anni di età (si ritiene a partire dal 55mo anno compiuto);
· Con meno di 24 anni di età (si ritiene fino a 23 anni e 364 giorni), fermo restando, in quest’ultimo caso, che le prestazioni di lavoro intermittente potranno essere svolte sino al compimento del 25mo anno di età del soggetto, oltre il quale il contratto di lavoro intermittente cesserà di produrre i suoi effetti.
I “periodi predeterminati”
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso, anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, purché nel rispetto di quanto individuato dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Tuttavia, prima della presente riforma, erano previste anche ipotesi di utilizzo del predetto contratto, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, per prestazioni da svolgersi all’interno dei periodi temporali individuati dall’art. 37 della Legge Biagi (fine settimana, vacanze estive, vacanze natalizie, vacanze pasquali). La Legge n. 92/2012, a partire dal 18 luglio 2012, ha previsto l’abrogazione dell’articolo sopra citato. Non risulta, pertanto, più possibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente ai c.d. “periodi predeterminati” ex-lege.
I contratti già sottoscritti al 18 luglio 2012, se incompatibili con il nuovo campo di applicazione del lavoro intermittente, cessano automaticamente di produrre effetti decorsi dodici mesi da detta data e quindi a partire dal 18 luglio 2013.
La comunicazione obbligatoria alla Direzione Territoriale del Lavoro
Il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro intermittente deve inviare alla DTL territorialmente competente una comunicazione contenente l’indicazione della durata della prestazione,
· Prima dell’inizio della prestazione lavorativa, ovvero
· Prima di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
La comunicazione può avvenire mediante sms, fax, posta elettronica o altre modalità di comunicazione che dovranno essere individuate dal Ministero del Lavoro.
La violazione degli obblighi di comunicazione alla DTL comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, di importo da 400,00 euro a 2.400,00 euro per ogni lavoratore interessato.
elisamelzani@sada.bs.it
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