30 Ottobre 2008, 00.00
Valsabbia - C
Eridio

A scanso di equivoci

Ad uso, consumo e curiositŕ dei nostri lettori, certi di dare una informazione trasparente, pubblichiamo integralmente la sentenza sul ricorso proposto dal Coordinamento delle Pro loco del lago d’Idro contro i Comuni di Anfo, Bagolino e Idro.

Ad uso, consumo e curiositŕ dei nostri lettori, certi di fare cosa gradita e ad ogni modo trasparente, pubblichiamo integralmente la sentenza sul ricorso proposto dal Coordinamento delle Pro loco del lago d’Idro contro i Comuni di Anfo, Bagolino e Idro.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 879 del 2008, proposto da:
COORDINAMENTO DELLE PRO LOCO DEL LAGO D'IDRO, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Mellaia, con domicilio eletto presso l’avv. Augusto Mosconi in Brescia, corso Palestro 38;
contro
COMUNE DI ANFO, COMUNE DI BAGOLINO, COMUNE DI IDRO, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Bonomi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Vittorio Emanuele II 60;

REGIONE LOMBARDIA, non costituitasi in giudizio; per l’accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni ambientali riguardanti il lago d’Idro, con particolare riferimento all’ipotesi della terza galleria, come precisato nell’istanza presentata ai Comuni di Anfo, Bagolino e Idro in data 14 luglio 2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anfo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagolino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Idro;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2008 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente Coordinamento delle Pro loco del lago d’Idro, associazione che riunisce le Pro loco del territorio prossimo al suddetto lago e si propone di realizzare iniziative e interventi per la tutela ambientale della zona, ha presentato alla Regione Lombardia (in data 12 luglio 2008) e ai Comuni di Anfo, Bagolino e Idro (in data 14 luglio 2008) una richiesta di accesso riguardante l’accordo di programma in itinere promosso dalla Regione con DGR n. 8/7418 del 13 giugno 2008. La richiesta comprendeva tutti gli atti, i documenti e le informazioni ambientali riguardanti i progetti delle amministrazioni interpellate, con particolare riguardo all’ipotesi della terza galleria (by-pass di collegamento tra il fiume Chiese e il lago d’Idro). Nei confronti dei Comuni era specificato che l’interesse all’accesso si concentrava sulla corrispondenza intrattenuta con la Regione a proposito di opere o interventi da eseguire sul lago d’Idro.

2. La Regione ha comunicato il proprio assenso all’accesso e ne ha permesso l’esercizio. I tre Comuni non hanno invece dato alcun riscontro determinando in questo modo la formazione del silenzio-rigetto di cui all’art. 25 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Contro il diniego di accesso il Coordinamento ha proposto ricorso con atto notificato l’11 settembre 2008 e depositato il 16 settembre 2008. Le amministrazioni comunali si sono costituite eccependo il difetto di legittimazione attiva e chiedendo la reiezione del ricorso (l’omissione della risposta nei termini sarebbe giustificabile in considerazione della ridotta operativitŕ degli uffici nel periodo estivo, e in ogni caso il Coordinamento avrebbe ottenuto copia della corrispondenza dei Comuni attraverso l’accesso attivato presso la Regione).

3. In corso di causa i Comuni hanno comunicato l’assenso all’accesso. Il Coordinamento concorda sul fatto che in questo modo č cessata la materia del contendere ma insiste per le spese.

4. La richiesta di pronuncia sulle spese nel caso di cessazione della materia del contendere presuppone la valutazione della soccombenza virtuale secondo i principi delineati in giurisprudenza (v. Cass. civ. Sez. III 11 gennaio 2006 n. 271; Cass. civ. Sez. III 8 giugno 2005 n. 11962; CS Sez. V 25 gennaio 2003 n. 360; Cass. civ. Sez. III 3 marzo 1998 n. 2332).

5. Per quanto riguarda la legittimazione attiva si osserva che il Coordinamento svolge oggettivamente una funzione di utilitŕ sociale a difesa degli interessi ambientali diffusi sul territorio di competenza, e quindi puň essere assimilato alle associazioni di promozione sociale disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383. In particolare l’art. 1 di questa legge riconosce valore sociale all'associazionismo che persegue gli obiettivi dell’art. 9 della Costituzione, e quindi anche la tutela del paesaggio, ormai intesa nel senso di tutela dei valori e delle fragilitŕ ambientali. Č vero che non č stata prodotta l’iscrizione del Coordinamento nei registri (nazionale, regionale, provinciale) previsti dall’art. 7 della legge 383/2000. Si ritiene tuttavia che tale registrazione abbia valore costitutivo solo per le attivitŕ che riguardano l’associazione intesa come organizzazione (disciplina fiscale, agevolazioni, contributi) ma non per l’attivitŕ svolta nell’interesse collettivo (partecipazione a procedimenti amministrativi, accesso agli atti, presentazione di ricorsi su questioni rientranti negli scopi statutari). In questo secondo caso rispetto alla forma giuridica prevale il conseguimento dell’utilitŕ pubblica costituzionalmente fondata.

6. Ancora sotto il profilo della legittimazione attiva occorre considerare che gli atti chiesti dal Coordinamento ricadono nella nozione di informazione ambientale, a cui la direttiva 28 gennaio 2003 n. 2003/4/CE garantisce la massima diffusione. La normativa europea č stata recepita dal Dlgs. 19 agosto 2005 n. 195, che all’art. 3 comma 1 riconosce il diritto di accesso a “chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. Ne risulta una radicale semplificazione della procedura di accesso e un corrispondente rafforzamento della natura pubblica delle informazioni ambientali. Il favore per l’accesso č incrementato anche sotto il profilo qualitativo, in quanto non riguarda solo l’acquisizione delle informazioni ambientali ma si estende (v. commi 3, 6 e 7) alla leggibilitŕ e alla comprensione delle stesse imponendo un obbligo aggravato di trasparenza in capo alle autoritŕ pubbliche (v. TAR Lazio Sez. III 16 giugno 2006 n. 4767).

7. Non appare condivisibile l’argomento dei Comuni secondo cui l’amministrazione potrebbe legittimamente omettere di esaminare una richiesta di accesso quando ritenga che gli stessi documenti possano essere reperiti dal richiedente presso un’altra amministrazione (in questo caso la Regione) alla quale č stata rivolta la medesima richiesta. L’unica situazione in cui l’inerzia potrebbe essere giustificabile si verifica quando i documenti richiesti siano giŕ stati messi a disposizione del pubblico e siano facilmente accessibili (regola espressamente codificata per l’informazione ambientale dall’art. 3 comma 4 del Dlgs. 195/2005). L’amministrazione non puň invece aggravare la procedura di accesso imponendo al richiedente di rivolgersi prima a un’altra amministrazione.

8. Infine non puň essere riconosciuta l’esimente del periodo estivo. Solo in situazioni di grave disfunzione organizzativa (che devono essere documentate) puň ritenersi tollerabile un (ragionevole) differimento dei termini previsti per l’esame delle richieste di accesso. Nelle situazioni ordinarie caratterizzate da un semplice rallentamento dell’attivitŕ in concomitanza con le ferie dei dipendenti č comunque onere delle amministrazioni prevedere soluzioni organizzative che garantiscano la continuitŕ del servizio.

9. Su questi presupposti, preso atto della cessazione della materia del contendere, puň essere dichiarata la soccombenza virtuale dei Comuni. Le spese di giudizio possono essere liquidate in € 3.000 oltre agli oneri di legge, e sono poste a carico dei Comuni in solido tra loro.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna in solido i Comuni al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.000 oltre agli oneri di legge.
Cosě deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
 
Sentenza depositata in segreteria il 18/10/2008 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


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