Volontariato e sicurezza
La Commissione interpelli del Ministero del Lavoro si è espressa lo scorso 13 marzo, ritenendo che, in generale per le associazioni di volontariato il regime applicabile sia quello previsto per i lavoratori autonomi, per il quale è “lavoratore” la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore dî lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un ‘arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari“.
Tali disposizioni si applicano nei confronti di:
volontari di cui alla L. 266/199;
volontari che effettuano servizio civile;
soggetti che prestano la proprio attività in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000 e delle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti e alle associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
A favore di questi soggetti i datori di lavoro sono tenuti a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività.
Inoltre, devono adottare le “misure utili ad eliminare e/o a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.