Da sapere subito
 
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (Dl 63/2013), la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
 
Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013) ha riconosciuto la detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
 
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro
.Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
 
 
 
 
Condizioni per chiedere la detrazione
 
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
    •    il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013)
    •    la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
 
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
 
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
 
 
 
 
 
Come e quando
 
Per usufruire della detrazione, è necessario:
 
  1. inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
 
  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
 
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
 
L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del 02/11/2011 - pdf):
    •    le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
   •    domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
   •    ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
   •    delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
   •    in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
   •    comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
   •    fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
   •    ricevute dei bonifici di pagamento.
 
 
 

 
 

 
 
 
A chi spetta
 
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario.
 
In particolare, hanno diritto alla detrazione:
 
    •    il proprietario o il nudo proprietario
    •    il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
    •    l’inquilino o il comodatario
    •    i soci di cooperative divise e indivise
    •    i soci delle società semplici
    •    gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
 
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
 
L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
 
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
 
 
 
 
 
Bonus arredi
 
I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
 
La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.
 
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
 
La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte.
L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
 

Ecobonus anche per il 2014 se il provvedimento viene approvato con la Legge di Stabilità
Con un intervento dell’ultim’ora nella legge di stabilità 2014, il governo ha prorogato  per altri 12 mesi i bonus per ristrutturazioni e riqualificazioni nell’edilizia.
 
Come annunciato dal ministro delle Infrastrutture Lupi, il risultato degli incentivi è stato così positivo da spingere l’esecutivo a confermare ulteriori dodici mesi di detrazioni sugli interventi domestici.
 
Il settore immobiliare e dell’edilizia ha, dunque, tratto grande giovamento dalle agevolazioni istituite negli ultimi mesi, con il primo slittamento dei bonus inizialmente previsto fino al dicembre prossimo, che ora invece passa a fine 2014, con la speranza che uno dei settori più martoriati dalla crisi – quello edile, appunto – possa continuare a risollevarsi grazie a questi pagamenti ridotti dei loro interventi.
 
Nello specifico, tutto resta com’è, dunque, ma la validità già in vigore per i condomini del 2014 viene estesa anche ai proprietari di case, che dunque avranno ancora un anno intero per usufruire degli sconti in aliquota.

 
Al solito, le detrazioni restano del 65% per interventi volti a migliorare il risparmio energetico dell’edificio e del 50% per le normali ristrutturazioni, con possibilità, in connessione, di appoggiarsi anche al bonus mobili ed elettrodomestici, altro successo della politica abitativa-industriale di questi mesi.
 
Così, la progressiva riduzione delle aliquote, prevista a partire dal prossimo gennaio, comincerà con l’arrivo del 2015: il bonus energia passerà al 50%, quello ristrutturazioni al 40%. Infine, nel 2016, entrambi i bonus torneranno al 36% usuale di detrazione.
 
In un primo momento, si era parlato di una proroga “soft” degli incentivi, con riduzione immediata al 55% per gli sconti energetici, in modo da consentire un rientro morbido nei soliti parametri di agevolazione.
 
Invece, il governo, dopo incontri fiume e un’approvazione notturna della legge di stabilità 2014, ha pensato di continuare a spingere l’acceleratore delle detrazioni, lasciandole immutate per ulteriori 12 mesi e facendo, in questo modo, la felicità del settore immobiliare.