Siamo in grado di fornirvi il testo completo dell'accordo di programma che riguarda il lago d'Idro, firmato la sera di martedì 5 a Milano. Per gli interessati alleghiamo anche il file in pdf.
Siamo in grado di fornirvi il testo completo dell'accordo di programma che riguarda il lago d'Idro, firmato la sera di martedĂŹ 5 a Milano. Per gli interessati alleghiamo anche il file in pdf.
ACCORDO DI PROGRAMMA (ai sensi dellâart. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)
PER LA VALORIZZAZIONE DEL LAGO DâIDRO
tra la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Via F.Filzi n. 22, qui rappresentata dal Presidente Roberto Formigoni e dagli Assessori in calce indicati e il COMUNE DI IDRO, con sede in via S. Michele, 81 - 25074 Idro (BS), qui rappresentato dal Sindaco Augusta Salvaterra; il COMUNE DI ANFO, con sede in via Suor Irene Stefani, 3 - 25070 Anfo (BS), qui rappresentato dal Sindaco Gianluigi Bonardelli; il COMUNE DI BAGOLINO, con sede in via Parrocchia, 34 â 25072 Bagolino (BS), qui rappresentato dal Vice Sindaco Enzo Melzani; il COMUNE DI LAVENONE, con sede in Via Nazionale 99 â 25074 Lavenone (BS), rappresentato dal sindaco Claudio Zambelli.
visti
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dellâUnione Europea che istituisce un quadro per lâazione comunitaria in materia di acque;
- lâart. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2 âProgrammazione negoziata regionaleâ;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 âconferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli ee.ll. in attuazione del capo I° della legge 15 marzo 1997 n. 59â;
- la l. r. 12 dicembre 2003, n. 26, âDisciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idricheâ e successive modificazioni;
- gli articoli da 76 a 90 e lâart. 91 -con il quale il lago dâIdro viene individuato âarea sensibileâ- del D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo del Codice dellâAmbiente;
- il Programma Regionale di Sviluppo dellâVIII legislatura approvato con DCR n. 25 del 26 ottobre 2005;
- la l.r. 2 agosto 2006 Assestamento al bilancio per lâesercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico â I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali che dispone che la Regione Lombardia acquisisca la maggioranza della societĂ ex SocietĂ Lago dâIdro s.r.l.;
- il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2008-2010 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale il 26 luglio 2007;
richiamati
- Il âRegolamento di coordinamento dellâesercizio degli impianti Alto Chiese con quello del lago dâIdro del 30/11/1951â, approvato con D.M. 30/06/1958 n. 2051, in coordinamento con il âRegolamento per la gestione coordinata del lago dâIdro e dei serbatoi dellâAlto Chiese â Edizione 21 marzo 2002â approvato dalla Regione Lombardia con propria deliberazione n. VII/9297 del 7 giugno 2002, che, tenendo in considerazione lâesito delle sperimentazioni effettuate in attuazione delle deliberazioni del Comitato Istituzionale dellâAutoritĂ di Bacino del fiume Po nn. 7/1992, 9/1993, 24/1994, 6/1996, 14/1996, 5/1999 e 4/2001, ai sensi dellâarticolo 1, integra i regolamenti i decreti ed i disciplinari vigenti e regolanti lâesercizio delle concessioni in oggetto che rimangono validi per quanto non contrastanti con le disposizioni di questo ultimo;
- il predetto âRegolamento per la gestione coordinata del lago dâIdro e dei serbatoi dellâAlto Chiese â Edizione 21 marzo 2002â, che integra i Regolamenti ed i disciplinari di concessione, Ăš stato sottoscritto in data 23.05.2002 dal rappresentante del concessionario idroelettrico dellâAlto Chiese (ENEL Produzione s.p.a. di Trento) dai rappresentanti dei concessionari irrigui del Chiese sublacuale (Consorzio di Bonifica Medio Chiese e Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° grado) nonchĂ© da Regione Lombardia D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica UtilitĂ e D.G. Agricoltura, dallâAutoritĂ di Bacino del Fiume Po, dalla ComunitĂ Montana di Valle Sabbia.
- la delibera n. 135/2006 con la quale il CIPE ha assegnato alla Regione Lombardia lâimporto di euro 31.805.430,00 a valere sulla delibera CIPE n. 34/2005 âProgramma di accelerazione Centro-Nordâ per la messa in sicurezza del lago dâIdro;
- Il âProgramma di Tutela e Uso delle Acque in Lombardiaâ pubblicato sul B.U.R.L., n. 24 del 14 giugno 2006.
- lâaccordo sottoscritto il 14 dicembre 2006 tra Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento per lâarmonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago dâIdro e del fiume Chiese;
- la nota GAB /2007/1256/B01 del 7 febbraio 2007 del Ministro dellâAmbiente della Tutela del Territorio e del Mare e la comunicazione n. 10089/0dv/diXIV del 19 aprile 2007 del Ministero dellâAmbiente della Tutela del Territorio con le quali si ribadiva la necessitĂ di ridefinire la regola di gestione del lago dâIdro adeguandola alle mutate condizioni;
- lâ accordo sottoscritto presso la Prefettura di Brescia tra lâEnel Produzione s.p.a., i comuni rivieraschi lombardi del lago dâIdro (Idro, Anfo e Bagolino), il Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° grado (in rappresentanza delle utenze irrigue del fiume Chiese sublacuale), e le associazioni di categoria rappresentanti delle imprese agricole della provincia di Brescia (Coldiretti, Copagri, UPA, CIA) che, fra lâaltro, ha comportato la determinazione, per lâanno 2007, delle quote di escursione del lago a partire dalla quota minima di m. 367,20 e fino alla quota di massima regolazione di 368,50 m s.l.m. fissata dal Registro Italiano Dighe con nota del 04.04.07;
- i dati forniti da ARPA Lombardia e dal Registro Italiano Dighe con nota del 4 aprile 2007 n. 0676/07 e da ARPA relativi al 19 marzo 2008, in ordine al movimento continuo della paleofrana che insiste sullo sbocco del lago nel fiume Chiese e sulla traversa di sbarramento che regola lâattuale livello delle acque;
- la lettera del Ministero delle Infrastrutture ufficio tecnico per le dighe di Milano del 28 gennaio 2008 prot. 1/08 con la quale si conferma lâevoluzione di condizione di dissesto della galleria dello scarico di fondo come evidenziata nel sopralluogo effettuato lâ8 gennaio 2008 il tutto comunicato con lettera prot.0087/08 del 15 gennaio 2008;
- la delibera 13 giugno 2008, n. 7418 âpromozione dellâaccordo di programma per la valorizzazione del Lago DâIdroâ, con cui si dĂ atto della necessitĂ di interventi per il ripristino di idonee condizioni di sicurezza e di valorizzazione del Lago DâIdro ivi compresi gli interventi disposti dal CIPE con delibera n. 135/2006.
- la delibera 27 giugno 2008, n. 7572, comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con lâAssessore Buscemi avente ad oggetto: âProroga delle concessioni di grande derivazione dâacqua a scopo idroelettrico degli impianti dellâAlto Chiese (impianti Bozzo, Cimego e Storo) â Procedura avviata dalla Provincia Autonoma di Trento e osservazioni di Regione Lombardia.
Premesso che
- sulla sinistra dellâincile del fiume Chiese in localitĂ âRuineâ del comune di Idro insiste una paleofrana in movimento continuo composta da diversi milioni di metri cubi di materiale incoerente;
- lâevoluzione di tale paleofrana ha, nel corso degli anni, compromesso la piena funzionalitĂ delle attuali opere di regolazione del lago , realizzate negli anni â30 del secolo scorso, e costituite:
- dalla traversa mobile di regolazione che regola il deflusso superficiale delle acque dal lago dâIdro nel fiume Chiese per le quote superiori a quota 367,00 m s.l.m. (quota Idrometro) e la cui spalla sinistra appoggia sul corpo di frana subendone le pressioni ed in movimenti;
- dalla galleria di scarico di fondo che puĂČ essere utilizzata solo per finalitĂ di protezione civile realizzata in destra idraulica che nellâultimo ventennio ha manifestato evidenti cedimenti e che, nonostante lavori di cerchiatura che ne hanno peraltro ridotto in modo considerevole la funzionalitĂ idraulica, il cui sbocco avviene sempre in corrispondenza del corpo di frana sulla sponda opposta.
- nonostante i ripetuti interventi di sistemazione (rivestimento e cerchiatura) della galleria di scarico eseguiti a partire dagli anni â90 sia dallo Stato, tramite il Magistrato per il Po, sia successivamente dalla Regione Lombardia, tramite il Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° grado, la commissione incaricata del collaudo del Registro Italiano Dighe in data 22/05/2005 ha reso il verbale di collaudo nel quale si esprime âparere negativo sullâagibilitĂ dellâopera e conseguentemente sulla sua collaudabilitĂ ex art. 14 del D.P.R. 1363/1959â e indica espressamente âche si debba provvedere senza ritardi alla realizzazione di un nuovo scarico di fondo che interessi formazioni stabili e che abbia inoltre una maggiore capacitĂ di deflussiâ.
- lâarea di dissesto Ăš stata inserita dallâautoritĂ di bacino del fiume Po nel âpiano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia (del. 14 del 26 ottobre 1999)â; lâarea Ăš stata di seguito inserita nel Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI) con deliberazione dellâautoritĂ di bacino del fiume Po (del.18 del 26 aprile 2001);
- in seguito agli accertamenti effettuati, il Registro Italiano Dighe (ora Ufficio Dighe del Ministero delle Infrastrutture) ha disposto in data 18/7/2003, una prima limitazione allâesercizio ordinario dellâinvaso del lago dâIdro a quota a m 367,00 (quota massima regolazione). Il provvedimento anzidetto si Ăš reso necessario per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumitĂ giustificata dal fatto che la situazione della attuale galleria di scarico ed in particolare la sua possibile indisponibilitĂ per dissesto o crollo in corrispondenza di eventi idrogeologici intensi, potrebbe comportare lâevacuazione delle portate di piena unicamente attraverso alveo naturale dellâemissario del lago, con elevato rischio non solo di innalzamento dei livelli e di esondazione dello stesso, ma anche di mobilitazione del corpo franoso sito in sponda sinistra immediatamente a valle dellâesistente traversa, con possibilitĂ di formazione di un ulteriore sbarramento naturale soggetto a successiva tracimazione con effetti di onda di piena per nellâalveo sottostante e gravi rischi per la pubblica incolumitĂ e gli abitati a valle del lago;
- la âPianificazione di emergenza provinciale per rischio idrogeologico ed idraulico del Lago dâIdro â Stralcio del Piano di emergenza Provincialeâ e relativi allegati approvato dal Consiglio Provinciale di Brescia con delibera n.11 del 30/03/2007;
- a seguito degli studi realizzati, del documento di pianificazione dâemergenza sopraindicato e del conseguente livello di sicurezza operativa nella gestione delle emergenze idrogeologiche interessanti il lago dâIdro, il Registro Italiano Dighe ha disposto in data 04/04/2007, una parziale e provvisoria rimozione della limitazione allâesercizio ordinario dellâinvaso del lago dâIdro ridefinendo la quota di massima regolazione a m. 368,50 anzichĂ© 367,00.;
- la Regione Lombardia ha individuato, allâinterno del Programma Regionale di Sviluppo, tra gli ambiti rilevanti di intervento, quello riferito al rischio in ambito idrogeologico da disciplinare, soprattutto nelle aree a maggior rischio mediante strumenti di partenariato volti a favorire ed attuare una gestione integrata degli interventi di riqualificazione dei corpi idrici, tutela della qualitĂ delle acque, sicurezza idraulica;
- la sicurezza dei territori al rischio idrogeologico Ăš la base per la costruzione di strategie di attrazione e di mantenimento di flussi turistici, favorendo cosĂŹ un turismo sostenibile.
Tutto ciĂČ premesso, tra i soggetti interessati allâAccordo di Programma, come sopra individuati
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1.
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Art. 2
(Obiettivi dellâAccordo)
Gli obiettivi del presente accordo sono:
1. il ripristino delle idonee condizioni di sicurezza del lago e dellâintero bacino idrografico del fiume Chiese ubicato nel territorio lombardo;
2. la valorizzazione del sistema ambientale ed economico del lago anche al fine della tutela e del risanamento delle acque;
3. regola di gestione e volumi di erogazione.
Art. 3
(Ripristino delle idonee condizioni di sicurezza)
Le parti si impegnano a adottare gli atti necessari a garantire la coerenza con il contenuto tecnico del progetto preliminare redatto dalla Associazione Temporanea di Imprese tra Land Service (Mandataria), Alpina, Altair, Graia e Studio Dr. L.Griffini (Progetto Preliminare) che si condivide integralmente, fatto salvo quanto indicato nei commi successivi.
Le Amministrazioni locali propongono, la realizzazione di una galleria di by pass alimentata da uno sfioratore con paratoie mobili, realizzato sulla sponda del lago con soglia fissa posta alla quota minima di regolazione di 367,20 o la realizzazione della nuova traversa e di una galleria di by pass con imbocco sommerso protetto da una soglia fissa posta a 367,20.
La scelta definitiva rispetto alle due alternative sopra indicate, viene affidata ad un parere tecnico pro veritate, a firma dellâIng. Giacomelli Dirigente dello STER di Brescia e del Prof. Maione esperto indicato dai Sindaci che sentirĂ un tecnico esperto in ingegneria con competenze specifiche in materia, proposto dalle associazioni ambientaliste e nominato dai comuni, che determineranno la migliore soluzione in termini di sicurezza idraulica, compatibilitĂ ambientale e finanziaria.
Lâimposta della nuova traversa viene fissata mantenendo la quota dellâattuale traversa, garantendo il deflusso minimo vitale pari a 2,50 mc/s lungo il tratto del Chiese sublacuale.
La Regione si impegna ad eseguire â attraverso Infrastrutture Lombarde SpA (IL SpA) â il progetto definitivo e ad affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle nuove opere di messa in sicurezza.
Le opere consisteranno â secondo quanto indicato nel progetto preliminare - nella realizzazione di una nuova traversa di sbarramento e una nuova galleria di by pass. Tali opere si devono intendere totalmente sostitutive delle opere attuali che saranno dismesse ed eliminate nellâambito del medesimo appalto, tramite dismissione completa e chiusura con idoneo materiale dellâattuale galleria di fondo, detta galleria degli agricoltori.
Dovranno essere approfondite le proposte contenute nello studio di fattibilitĂ predisposto dal prof. Simonini per la messa in sicurezza della paleofrana; la Regione si impegna a valutare gli interventi al fine della loro finanziabilitĂ .
Si dĂ atto che i Comuni sottoscrittori hanno indicato nei tecnici sopra citati, Ing Carlo Giacomelli e Prof. Ugo Maione, gli esperti di loro fiducia quali referenti dei Comuni nel procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere a tutela delle loro istanze.
La nuova galleria di by pass, da intendersi unicamente quale opera funzionale alla messa in sicurezza del lago dâIdro e del fiume Chiese, dovrĂ essere utilizzata esclusivamente in caso di emergenze di protezione civile (es. crollo paleofrana e controllo delle piene), previa comunicazione alle Amministrazioni rivierasche.
A questo scopo dovrĂ essere predisposto un piano per il monitoraggio idropluviometeo del bacino del fiume Chiese finalizzato alla realizzazione di un sistema di previsione in tempo reale delle piene in arrivo al lago dâIdro ed alla identificazione di soglie pluviometriche di allertamento.
Art. 4
(Valorizzazione del Lago dâIdro)
Al fine di valorizzare il lago, il territorio, lâambiente, le comunitĂ i comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone, propongono i seguenti progetti:
COMUNE DI IDRO
A.1 Recupero ambientale delle sponde del lago che insistono nel territorio del Comune; localitĂ Frazione Vesta, Crone, Lemprato, Tre Capitelli, Pieve Vecchia;
A.2 Realizzazione centro polifunzionale di aggregazione per svolgimento di attivitĂ di promozione turistica (spettacoli, concerti, mostre, feste, ecc.ecc.); localitĂ Frazione Crone;
A.3 Recupero della pavimentazione bituminosa interessante la viabilitĂ principale di collegamento tra le frazioni di Crone e Vantone e recupero della vecchia mulattiera di collegamento tra la frazione di Vantone e Capovalle; localitĂ Frazioni Crone, Vantone, Vesta;
A.4 Recupero e riqualificazione ambientale del lungolago e del parco pubblico, abbattimento barriere architettoniche del parco, nuovo percorso ciclabile a lago e nuova struttura ad uso pubblico (bar); localitĂ Frazione Vesta;
A.5 Riqualificazione urbana del centro storico (pavimentazione, sistemazione parco con punti luce, arredo); localitĂ Frazione Pieve Vecchia;
A.6 Recupero e riqualificazione ambientale tramite realizzazione di percorso vita e prolungamento della pista ciclopedonale.; localitĂ Lombard;
A.7 Pista ciclabile Idro â Anfo;
COMUNE DI ANFO
B.1 Prolungamento passeggiata; localitĂ capoluogo-Frazione Liperone;
B.2 Valorizzazione della Rocca dâAnfo, attraverso la realizzazione sala per congressi, mostre, centro culturale e ristorante e realizzazione sottopasso per collegamento tra la parte bassa e quella alta della Rocca dâAnfo;
B.3 Riqualificazione centro storico (demolizione fabbricati, pavimentazione, tinteggiature decorative);
B.4 Realizzazione nuovo centro sportivo; localitĂ Valuna;
B.5 Sistemazione strada (protezioni stradali e rettifica curve pericolose); localitĂ Baremone;
B.6 Prolungamento elettrodotto; localitĂ Baremone;
B.7 Ammodernamento strada (allargamento sede stradale); localitĂ Frazione Liperone;
B.8 Manutenzione strada (realizzazione muri di contenimento); Frazione Monte Zeno;
B.9 Realizzazione area attrezzata per Camper; localitĂ Lido Imbarcadero;
B.10 Realizzazione parcheggio a servizio della Rocca dâAnfo; localitĂ Porto
COMUNE DI BAGOLINO
C.1 Messa in sicurezza degli argini e delle spiagge; localitĂ Pian Doneda;
C.2 Realizzazione strutture ricettivo turistica, realizzazione percorso naturalistico e ponte per proseguimento pista ciclopedonale; localitĂ Porto e Refino
C.3 Realizzazione area camper; localitĂ Toregnot;
C.4 Bonifica depressione artificiale sulla spiaggia a lago; localitĂ Porto;
C.5 Ristrutturazione palestra per realizzazione centro sportivo; localitĂ Frazione Ponte Caffaro;
C.6 Realizzazione piste pedonali-ciclabili; localitĂ San Giacomo e Castegnuda;
C.7 Realizzazione passerella ciclo-pedonale; localitĂ Reffino
C 8 Progetto di valorizzazione, cartaceo e tecnologico, del comprensorio del lago dâIdro; Comuni di Idro, Anfo, Lavenone, Capovalle, Treviso Bresciano.
COMUNE DI LAVENONE
D.1 Recupero della vecchia strada del Tram che collegava Idro a Lavenone; localitĂ More, Chiusura, Via Clone, Via Zappelli, Via Marconi, vecchia strada del tram;
D.2 Ristrutturazione dellâedificio in Via Roma e destinazione dello stesso a struttura ricettiva.
Alla fine dei lavori la Regione Lombardia si impegna a promuovere un nuovo accordo di programma con i Comuni interessati al fine di definire gli oneri necessari per la manutenzione annuale delle nuove opere e delle sponde lacustri e del fiume Chiese, e dellâalveo del torrenti emissari del lago.
Art. 5
(Valorizzazione, per la finalitĂ turistico-economico, del patrimonio naturale e culturale)
La regione si impegna a finanziare con risorse FESR, entro il limite di euro 10.250.000,00 un apposito progetto integrato, presentato dai comuni sottoscrittori del presente accordo, nel rispetto delle coerenze territoriali e tipologiche previste dallâasse 4 (tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale) del PORL competitivitĂ FESR 2007-2013 e della disciplina comunitaria.
Art.6
(Regola di gestione e volumi di erogazione)
In attuazione della pianificazione regionale in materia di usi e tutela delle acque si confermano, quali livelli di regolazione rispettivamente la quota di 368,50 m s.l.m. stabilita da Registro Italiano Dighe e nel Piano di protezione Civile predisposto dalla provincia di Brescia quale livello di massima regolazione e la quota di 367,20 m s.l.m. quale attuale livello minimo necessario per garantire il deflusso minimo vitale nel fiume Chiese a valle della traversa.
Anche mediante la definizione da parte della Regione con la Provincia Autonoma di Trento e il concessionario degli impianti dellâAlto Chiese di appositi protocolli operativi e temporanei aggiuntivi al regolamento anzidetto, devono comunque intendersi garantiti i complessivi volumi di erogazione dal lago dâIdro indicati nel âRegolamento per la gestione coordinata del lago dâIdro dei serbatoi dellâalto Chiese- edizione 21 marzo 2002â indipendentemente dai livelli massimi e minimi effettivamente raggiungibili dal lago, in pendenza della messa in sicurezza delle opere di regolazione, fatto salvo il mantenimento del deflusso minimo vitale a valle dellâincile naturale del lago.
Si dĂ atto che il Lago DâIdro Ăš un lago naturale regolato.
Art. 7
(Tutela e risanamento delle acque del lago)
Regione Lombardia, condividendo la prioritĂ e lâurgenza degli interventi volti al risanamento delle acque del lago con particolare riguardo alle caratteristiche necessarie per assicurarne la balneabilitĂ , si fa carico del monitoraggio costante dello stato di attuazione dei programmi relativi al collegamento della rete fognaria circumlacuale impegnandosi, in collaborazione con le autoritĂ preposte, ad utilizzare le risorse derivanti dalle economie dellâAdPQ âTutela delle acqueâ per completare le opere necessarie ad assicurare la balneabilitĂ del lago.
A questo scopo verrĂ sviluppato uno studio organico ed approfondito della conformazione del lago e dello stato di salute delle acque, ed indicati gli interventi necessari al fine di ridare vita alle stesse e riottenere la balneabilitĂ entro il 2016, come previsto dal piano regionale di tutela delle acque, condizione questa indispensabile per il rilancio turistico di tutta lâarea.
La Regione si impegna a valutare gli interventi che saranno proposti al fine della loro finanziabilitĂ .
Art. 8
(Soggetto concessionario della regolazione del lago)
La Regione Lombardia si impegna a dare attuazione alla l.r. 17/2006, art. 7, commi 11, 12, 13, 14 e 15, e, dopo una fase sperimentale si impegna ad aprire una equilibrata e corrispondente partecipazione al soggetto concessionario della regolazione del lago da parte dei soggetti pubblici e privati (ed in particolare agli utilizzatori agricoli) rivieraschi del lago dâIdro e del fiume Chiese.
Si dĂ atto che, nel rispetto delle prescrizione e sotto la vigilanza dellâautoritĂ idraulica competente, alla fine dei lavori di realizzazione delle nuove opere spetterĂ al soggetto concessionario della regolazione del lago dâIdro lâonere per la manutenzione delle opere medesime nonchĂ© delle sponde lacuali e dellâalveo del fiume Chiese emissario del lago fino al punto di immissione della galleria di scarico.
Art. 9
(Piano finanziario)
Intervento Importo (IVA compresa) Fonte Finanziaria
Opere per la messa in sicurezza del lago 31.805.430,00 CIPE 135/2006
Progetto integrato di cui agli Artt. 4 e 5 10.250.000,00 FESR Asse4
Art. 10
(Cronoprogramma )
Per quanto riguarda le opere per la messa in sicurezza del lago, il cronoprogramma si riferisce a quanto approvato dal CIPE e pertanto, il completamento delle opere e messa in esercizio entro il 31.12.2013.
Per quanto riguarda gli interventi indicati dalla sigla A1 alla sigla D2 le opere dovranno essere completate entro il 31.12.2011 salvo aspetti tecnici imprevisti e/o di forza maggiore.
Qualora taluni dei progetti proposti non ottenessero le necessarie autorizzazioni da enti terzi, potranno essere sostituiti da progetti analoghi di pari entitĂ , con le medesime finalitĂ , purchĂš siano rispettati i medesimi termini temporali previsti dalle rispettive schede intervento.
Art. 11
(Impegni delle parti)
La Regione Lombardia coordina le iniziative finalizzate allâattuazione delle opere per la valorizzazione e la messa in sicurezza del lago.
I Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone coordinano le iniziative finalizzate allâattuazione delle opere di rispettiva competenza, di cui alle lettere da A1 a D2 dellâart. 4 che precede; i Comuni si impegnano a rispettare i tempi che saranno indicati nelle schede intervento.
Il Comune di Idro si impegna a rinunciare al ricorso proposto avanti il Tribunale Superiore delle Acque avverso i provvedimenti della Regione Lombardia riguardanti le opere di sicurezza del lago dâIdro;
Art. 12
(Collegio di Vigilanza)
Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma Ăš costituito dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, dagli Assessori regionali allâAgricoltura, alle Reti servizi si pubblica utilitĂ e sviluppo sostenibile, alla Protezione Civile ed allâIndustria e dai sindaci dei comuni di cui allâarticolo precedente.
Per la validitĂ delle riunioni del Collegio di Vigilanza Ăš richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Al soluzioni Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dallâart. 6, comma 9, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e in particolare le seguenti:
a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dellâAccordo di Programma;
b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nellâattuazione dellâAccordo di Programma, proponendo agli enti sottoscrittori dello stesso le idonee alla loro rimozione;
c) provvedere allâapprovazione, ove ciĂČ risultasse indispensabile per assicurare la piena, tempestiva e corretta attuazione dellâAccordo di Programma, di studi, progetti o documenti in senso lato, relativi allâintervento in parola;
d) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti pubblici eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per lâacquisizione di pareri in merito allâattuazione dellâAccordo di Programma;
e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine allâinterpretazione e allâattuazione dellâAccordo di Programma;
f) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
g) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo art. 12 del presente Accordo di Programma;
h) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma.
Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica giĂ nominata dal Comitato per lâAccordo di Programma, fatta salva la facoltĂ di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalitĂ esclusivamente istruttorie della stessa, individuati allâart. 6, comma 6, lettera d), l.r. 14 marzo 2003, n. 2.
Art. 13
(Sanzioni)
Ai sensi dellâart.34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederĂ a:
- contestare lâinadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere lâesecuzione degli obblighi assunti e inadempiuti.
Resta ferma la responsabilitĂ del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dellâinadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.
Nel caso in cui la gravitĂ dellâinadempimento sia tale da compromettere definitivamente lâattuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.
Art. 14
(Controversie)
Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi della lett. e), comma 3, art. 12, spetterĂ allâAutoritĂ Giudiziaria competente.
Art. 15
(Verifiche)
Il presente Accordo di Programma sarĂ soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.
Art. 16
(Sottoscrizione, effetti e durata)
l presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarĂ approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, sarĂ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente accordo terminerĂ al completamento delle opere ivi previste.