19 Gennaio 2012, 10.00
Lavoro

Buoni lavoro: non sono reddito per il lavoratore

di Elisa Melzani

Ecco come comportarsi con i cosiddetti “voucher” sia per chi offre sia per chi utilizza questa forma di lavori occasionali di tipo accessorio.

Iniziamo la trattazione riguardante le figure di lavoratori impiegati in lavori occasionali di tipo accessorio.
Si tratta di quelle attività lavorative non riconducibili ad alcuna tipologia contrattuale specifica di lavoro subordinato od autonomo, possono essere retribuite attraverso il sistema dei buoni lavoro prepagati (o “voucher”).
Le prestazioni di lavoro rese in questo ambito sono riservate ad alcune categorie di soggetti ed interessano ambiti di lavoro ben definiti, che saranno oggetto di approfondimento nel prossimo appuntamento con il lettore.
Il soggetto che intende utilizzare prestazioni occasionali dovrà procedere all’acquisto dei buoni lavoro mediante le seguenti procedure:
• la procedura cartacea
• la procedura telematica dal sito www.inps.it
• l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
• l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati

L’utilizzatore consegnerà al lavoratore occasionale tanti voucher quanto è il compenso stabilito. Per ricevere il corrispondente valore in denaro, il lavoratore dovrà recarsi presso i concessionari autorizzati.
Il valore nominale di ciascun buono è pari a euro 10,00. Tale valore comprende sia l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia il contributo previdenziale, che viene accreditato sulla posizione individuale del lavoratore, sia un rimborso spese per il servizio. Detti elementi sono così suddivisi:
• 7% a favore dell’INAIL;
• 13% quota contributiva a favore della Gestione separata INPS;
• 5% quota per la gestione del servizio INPS.

Di conseguenza, il valore netto, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore è pari a 7,50 euro per ogni buono ricevuto.

Il compenso per la prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Prima dell'inizio della prestazione il datore di lavoro è necessario comunicare all'Inail i dati relativi ai prestatori, al luogo e al periodo di prestazione, a mezzo trasmissione telematica tramite il sito www.inail.it.
Per quanto concerne l’ambito delle prestazioni di lavoro accessorio la legge prevede che esse possano essere espletate a favore di più committenti.
Affinché dette prestazioni possano ritenersi di natura meramente occasionale e accessoria e, quindi, non configurare specifiche tipologie di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, esse non devono generare compensi in misura superiore a 5.000,00 euro annui nella generalità dei casi, detto limite può scendere a 3.000,00 euro annui o salire a 10.000,00 euro annui in presenza di specifiche situazioni indicate dalla legge.

elisamelzani@sada.bs.it



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