Caso Autodifesa
di Stefano Pialorsi

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa” (art. 52. c.p.p.)


Queste parole sono rimaste invariate sul Codice penale dall’ormai lontano 1930 e rimangono tuttora le fondamenta su cui si basa la legittima difesa in Italia.

Come con la maggior parte degli articoli precedenti alla Guerra Fredda, la Corte di Cassazione, nel 1994, si preoccupò di dare delle precisazioni a riguardo, tra cui:

È stato anticipato il momento utile per l’esercizio della difesa legittima: non è necessario, infatti, che sia in atto l’offesa, ma solo il pericolo dell’offesa”.
Questo vale a dire che anche in prossimità di un'offesa è possibile reagire ad un’aggressione per proteggere la propria o altrui incolumità, o i propri o altrui beni quando la minaccia è presente e, come dice sempre l’articolo 52, “con un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere”.

Sono però eclatanti i molti casi di cronaca nera di difesa domiciliare
.
Uno dei più famosi è il “Caso Birolo”, quello di un normalissimo tabaccaio a cui, in piena notte, sfondarono la vetrina con l’auto e lui, che al piano di sopra dormiva con la moglie e la figlia piccola, scese con la sua pistola e sparò a quell’uomo che, temeva Birolo in quell’istante, stava per lanciargli contro il registratore di cassa.

Secondo la legge di allora, la difesa sarebbe stata legittima, in quanto avrebbe difeso un proprio bene e se stesso con un’arma legalmente detenuta in un luogo in cui è esercitata la propria attività professionale, anche se la difesa può sembrare esagerata, l’aggredito credeva di essere in pericolo imminente e superato numericamente dagli aggressori.

Anche se il caso è stato apparentemente chiuso nel 2012, questo si chiuse realmente nel 2018 con Birolo accusato di eccesso colposo, in quanto, sarebbe potuto rimanere nella propria abitazione durante la rapina e, all’interno del buio della tabaccheria, non sarebbe riuscito a vedere se il rapinatore stava effettivamente tentando di colpirlo.

Un anno dopo, precisamente dal 18 maggio 2019, entrò in vigore un comma particolare nel reato di eccesso colposo che avrebbe potuto salvare Birolo:
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto” (art. 61 primo comma, n. 5)

Anche qui la situazione si fa delicata
: questi eventi, sebbene siano rari, possono accadere a chiunque ed in quanto le persone diffidano sempre più delle competenze delle forze dell’ordine, si armano ed anche i rapinatori, dovendosi adattare ad una difesa più spietata, sono costretti ad attrezzarsi a dovere.

di Stefano Pialorsi 5A Informatica

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