Controlli obbligatori entro fine luglio
di red.

Controllo obbligatorio delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore per i residenti in Regione Lombardia. Il termine per l'adeguamento alla nuova disciplina regionale è fissato al 31 luglio 2008.

Controllo obbligatorio delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore per i residenti in Regione Lombardia. Il termine per l'adeguamento alla nuova disciplina regionale è fissato al 31 luglio 2008.
La nuova disciplina in materia di controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore è stata approvata in attuazione della legge regionale n. 24 dell’11 dicembre 2006.
Tale disciplina prevede l'obbligo, da parte di tutti i cittadini residenti in Lombardia, di effettuare annualmente il controllo dei gas di scarico derivanti dai veicoli a motore.

In particolare la delibera prevede che siano sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico da effettuare con frequenza annuale gli autoveicoli a motore, come definiti all'articolo 54 del "Nuovo Codice della Strada", ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche, residenti in Lombardia immatricolati dal 1° gennaio 1970, dotati di motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) o motore con accensione per compressione (diesel), e i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione prevista dall'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo 285/92, che abbiano percorso più di 80.000 km.

Sono esclusi dal controllo i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione e che non abbiano percorso più di 80.000 km, i veicoli classificati d'interesse storico o collezionistico iscritti in uno dei registri previsti all'articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, e i veicoli che abbiano effettuato nell'anno in corso le verifiche delle emissioni in sede di revisione.

Sono infatti considerate valide, ai fini del rispetto delle disposizioni regionali relative al controllo dei gas di scarico, le verifiche delle emissioni effettuate in sede di revisione.

Il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli è effettuato dalle officine autorizzate da specifica autorizzazione provinciale.

Per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, per quelli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nonché per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica, il controllo dei gas di scarico è effettuato dai relativi uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

Le tariffe da corrispondere alle autofficine per l'effettuazione del controllo dei gas di scarico sono di 12 euro, Iva inclusa, per i veicoli dotati di unica alimentazione e 16 euro, Iva inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione (cosiddetta "bifuel").

Il termine di adeguamento alla nuova disciplina regionale è fissato al 31.07.08, per cui le sanzioni sono applicabili a far data dall'1.08.08. L'inosservanza dell'obbligo di controllo annuale dei gas di scarico comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 50 a € 300, mentre la mancata esibizione della documentazione attestante la regolare sottoposizione del veicolo al controllo dei gas di scarico comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25 a € 150.

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