Riaperta la possibilità di rateizzare il debito
di Redazione

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate e senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda


Boccata d'ossigeno per chi è alle prese con la restituzione difficoltosa di un debito.

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

E' questa una delle la novità introdotte dalla Legge 160/2016.
La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili.

Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Ed ecco le condizioni:

- la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

- il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Fino alla data di  effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Cosa succede dopo il 20/10/2016

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Richiedere la riammissione alla rateizzazione è facile: tutte le istruzioni e i moduli sono reperibili sul sito di Equitalia

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