CQC, si avvicinano le scadenze
di Redazione

Dedicata ad autotrasportatori e autisti di autobus, la Carta di Qualificazione del Conducente è obbligatoria. Con Autoscuola Valle Sabbia è anche più facile

 
HEI!! SEI UN AUTOTRASPORTATORE? O UN AUTISTA DI AUTOBUS?
FORSE QUESTO POTREBBE INTERESSARTI!!

Lo sai che la data del 9 settembre si sta avvicinando?
Se sei un autista di autobus la tua Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) sta per scadere; se invece sei un autotrasportatore la tua CQC scadrà sempre il 9 settembre ma del 2014.
 
Perché ridursi sempre all'ultimo momento, quando ci si affollerà tutti per rinnovarla?
Inevitabilmente ci saranno poi problemi con l'incastrare tutto: lavoro, corso, etc. Invece puoi fare tutto con calma, già pensandoci adesso.
Lo sapevi infatti che potresti iniziare a frequentare un corso per il rinnovo della CQC a partire da addirittura 18 mesi prima della scadenza? E per di più senza perdere un solo giorno della sua validità?
Perché non approfittarne subito allora?
 
L'Autoscuola Valle Sabbia, con le sue due sedi a Odolo in via F.lli Scalvini, 1, ed a Ponte Caffaro in via Caduti, 103, può metterti nelle condizioni migliori per aiutarti a rinnovare la CQC nel modo più comodo possibile.
Noi siamo infatti autorizzati a svolgere i corsi sia per la CQC persone che merci.

Proprio per venire incontro alle tue esigenze, stiamo organizzando i corsi in orario serale durante la settimana oppure in alternativa la mattina del sabato, proprio per ridurre al minimo eventuali disagi.
Purtroppo il corso ha durata di 35 ore che verranno spalmate su un calendario di alcune settimane e la frequenza è obbligatoria.
 
Ma niente paura: non ci sono esami! Basta frequentare il corso ed avrai risolto!
Come dici? Non sai se poi ti servirà rinnovarla? Beh, sappi che la CQC è obbligatoria per i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, De DE, salvo esenzioni.

Non è richiesto infatti il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:
- la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
- ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
- utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci;
- che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.

L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a conducenti:
- assunti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista;
- di scuolabus sia nel caso che l’attività sia esercitata in conto proprio che per conto terzi.

I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione periodica, solo teorico che consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.
 
Il corso per il rinnovo della CQC può essere effettuato:
• a partire da diciotto mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC: in tale caso si possono continuare a guidare professionalmente veicoli per trasporto di persone o cose;
• dopo la scadenza della CQC ma entro due anni: in tale caso dopo la scadenza del documento non si possono guidare professionalmente veicoli per trasporto di persone o cose fino all’avvenuto rinnovo;
• oltre due anni dalla scadenza: in tale caso, occorre anche sostenere l'esame ed è preclusa la guida professionale di veicoli per trasporto di persone o cose dalla data di scadenza della CQC fino alla data di superamento dell'esame.
La CQC viaggiatori può essere rinnovata fino al compimento di 68 anni, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente di categoria D .
Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza .

La validità della nuova CQC decorre:

- dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC posseduta se il corso è stato frequentato nei 18 mesi precedenti la scadenza;
- dalla data di rilascio di attestato di fine corso, se il corso è stato frequentato nei 2 anni successivi alla scadenza della CQC. In questo caso è precluso l'esercizio dell'attività di autotrasporto professionale di cose o persone;
- dalla data di superamento dell’esame, per la CQC scaduta da oltre due anni e rinnovata a seguito di corso di formazione ed esame.

Da tenere presente che dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia.

Ok, ci siamo. Adesso sai quasi tutto. Non ti resta che iscriverti.
Come? Non puoi venire ad iscriverti al corso perché sei troppo impegnato? Chiamaci allora! Puoi contattarci nella nostra sede di Odolo dal lunedì al venerdì la mattina dalle 9 alle 12 oppure il pomeriggio dalle 15 alle 19 al numero 0365.862402.
Oppure nella nostra sede di Ponte Caffaro dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 al numero 0365.906708.

Ti aspettiamo allora, a presto!

 
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