Il reato di stalking
di Silvia Colombo
Sei perseguitata da continue telefonate, sms, appostamenti indesiderati? Oggi puoi difenderti cosě contro il reato di stalking. da "Donne Oggi" un articolo a cura dell'Avv. Silvia Colombo
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La violenza, in particolare quella alle donne, è stata da sempre oggetto di studio ed attenzione da parte di diversi soggetti ed istituzioni, i quali hanno cercato di trovare dei rimedi per reprimerla e, soprattutto, prevenirla.
L’attenzione è stata posta negli ultimi tempi, in particolare, su alcuni comportamenti che, di per sé, possono rappresentare graditi segni di affetto (ad es. telefonate, sms, visite a sorpresa, l’invio di regali o di fiori) ma che, se indesiderati, insistenti e reiterati, possono portare il destinatario a patire una situazione di vero e proprio disagio esistenziale e persino a correre un vero e proprio pericolo di vita.
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Tali atteggiamenti possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione che limitano la libertĂ di una persona, la costringono a cambiare le proprie abitudini di vita, fino ad arrivare persino a terrorizzarla in quanto la stessa sente minacciata la propria incolumitĂ .
Il d.l. 11/09 ha introdotto finalmente anche nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato finalizzata a far venir meno la pericolosa condotta persecutoria nei confronti soprattutto delle donne.
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Il nuovo art. 612 bis del codice penale prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
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Si tratta, come si può notare, di un reato perseguibile a querela di parte.
Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
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Peraltro, la persona che si ritiene offesa da una condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all’art. 612 bis c.p., sino a quando non presenta formale querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore il quale, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge.
Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede contro di lui d’ufficio e la pena è aggravata.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione degli strumenti che la Legge offre è possibile, nel caso ci si senta vittime di questo reato, rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine esponendo i fatti in modo dettagliato ovvero ad un legale che saprà fornire i migliori consigli.