Iscrizione all'albo scrutatori e dei presidenti di seggio
di red.

È possibile presentare la domanda al proprio comune fino al 30 novembre per gli scrutatori e fino al 31 ottobre per i presidenti.

Dal 1 ottobre sono aperti i termini per presentare le domande dirette a ricoprire in futuro la carica di presidente o scrutatore di un seggio elettorale.
Coloro che ne faranno richiesta andranno ad integrare gli albi attualmente già esistenti e dai quali la Corte d’Appello (per i presidenti) e il Comune (per gli scrutatori) attingeranno per ricoprire tali funzioni in occasione delle prossime consultazioni elettorali.
Le domande non devono essere rinnovate da coloro che risultino già iscritti in questi albi.
Fino al 31 ottobre è possibile presentare domanda per essere inseriti nell’Albo dei presidenti di seggio elettorale.
Fino al 30 novembre è possibile presentare quella per l’Albo unico degli scrutatori di seggio elettorale.

Requisiti per l’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale
- essere elettore del Comune;
- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Sono esclusi per legge:
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; - gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del T.U. approvato con D.P.R. 16.05.1960 n. 570 e dall’art. 104, 2° c., del T.U. approvato con D.P.R. 30.03.1957 n. 361.

Requisiti per l’Ufficio di presidente di seggio elettorale
- essere elettore del Comune;
- non aver superato il settantesimo anno di età;
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi per legge:
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

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