Imu per l'abitazione principale
di Elisa Melzani

Una circolare del Ministrero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito alcuni aspetti concernenti l'applicazione dell'imposta municipale unica.

Il ministero dell’Economia e delle finanze ha recentemente pubblicato la circolare n.3/DF con cui ha chiarito alcuni aspetti concernenti l’applicazione dell’IMU, l’imposta municipale unica, introdotta a decorrere dall’anno 2012 dall’art.13 del DL 201/2011.
Sono assoggettati all’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni a qualsiasi uso destinati con esclusione di quelli ricadenti in aree montane.

Prendendo in esame la sola abitazione principale, la circolare sopra citata ha precisato che con tale espressione deve intendersi l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Le agevolazioni introdotte per l’abitazione principale sono:
• Aliquota ridotta pari allo 0,4%, che può essere aumentata o diminuita dello 0,2 dalle amministrazioni comunali;
• Detrazione di euro 200,00;
• Per gli anni 2012 e 2013 ulteriore detrazione di euro 50,00 per ogni figlio minore di anni 26 residente anagraficamente e con dimora abituale nell’abitazione. La maggiorazione della detrazione è fino a un massimo di 400 euro, ovvero, fino ad un massimo di 8 figli.

Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale devono essere uniche per nucleo familiare, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

Qualora invece i fabbricati abitativi siano ubicati in Comuni diversi, l’abitazione principale può essere una per ciascun soggetto passivo, purché ognuno vi abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica, ad esempio coniugi proprietari di due appartamenti ubicati in Comuni diversi e utilizzati autonomamente per esigenze lavorative.

In caso di due appartamenti contigui utilizzati dal medesimo nucleo familiare come unica abitazione, il trattamento di favore per entrambi gli immobili è consentito solo se si procede alla fusione catastale.

elisamelzani@sada.bs.it

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