Occhio ai cantieri
di Leone Boccacci

Non è sufficiente affidare il lavoro ad un’altra impresa. Le leggi in tema di sicurezza prevedono precisi obblighi anche da parte dei committenti.

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Il committente infatti:
1. Assicura che tutte le scelte progettuali ed organizzative dei lavori siano conformi e non pregiudichino le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Prevede la durata dei lavori o delle fasi di lavoro
3.  Verifica sempre l’idoneità tecnico –professionale dell’impresa affidataria , delle imprese esecutrici , e dei lavoratori autonomi
 
A. Alle imprese servono:
1. Certificato iscrizione camera di commercio
2. DVR
3. Nomina del RSPP
4. Elenco dispositivi di protezione forniti ai lavoratori
5. Nomina Addetto Antincendio
6. Nomina addetto Pronto soccorso
7. Nominativo RLST
8. Attestati formazione dei lavoratori e degli addetti al servizio di prevenzione
9. Attestati di idoneità sanitaria dei lavoratori,
10. DURC
11. Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdettivi
 
B – Per i lavoratori autonomi:
1. Certificato iscrizione camera di commercio
2. Specifica documentazione attestante la conformità delle macchine, attrezzature ed opere      provvisionali
3. Elenco dispositivi di protezione individuali
4. Attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria
5. DURC

Se invece i lavori non sono sottoposti a permesso di costruire, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale si considera soddisfatta acquisendo dalle imprese/lavoratori autonomi:
1. Certificato CCIAA
2. DURC
3. Autocertificazione dei punti: dal 2 all’11 per le imprese e dei punti dal 2 al 3 per i lavoratori autonomi

Nel cantiere va esclusa la presenza contemporanea di più ditte e, nel caso di opere soggette a Permesso di Costruire, il committente:
- designa il CSP (coordinatore in fase di progettazione).
- prima di affidare i lavori identifica e designa il CSE (coordinatore in fase di esecuzione)
- si accerta che il CSE verifichi l’applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute del PSC.

A carico del committente o comunque del responsabile dei lavori, sono ovviamente previste anche delle sanzioni che prevedono l’arresto fino a sei mesi o ammende che possono arrivare a 5mila euro.
 
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