Gli affitti di abitazioni e la cedolare secca
di Elisa Melzani

Ecco come puň procedere in caso di affitto il porprietario di immobili che decida di optare per la "cedolare secca".

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La “cedolare secca” è la nuova imposta che il proprietario di immobili ad uso abitativo (locatore persona fisica che affitta a titolo personale, in qualità di “privato”) può applicare in sostituzione di: IRPEF, addizionali comunale e regionale, imposta di registro e imposta di bollo.
 
L’imposta è pari a:
·    19% per i contratti c.d. “concordati”;
·    21% per i contratti a canone libero.

E’ in facoltà del locatore procedere in maniera ordinaria pagando, cioè, l’imposta di registro e il bollo e dichiarare nel modello 730 o in Unico i canoni di locazione percepiti nell’anno, sommandoli agli altri redditi sul cui totale va calcolata l’IRPEF dovuta.
Se il locatore sceglie di pagare la “cedolare secca”, non deve dichiarare gli affitti percepiti nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico).
Inoltre, come già scritto, quando effettua la registrazione del contratto (o alla sua proroga o risoluzione) non deve pagare l’imposta di registro e di bollo.
 
La condizione necessaria per usufruire della cedolare è che il proprietario rinunci all’aggiornamento del canone di locazione (es. adeguamento Istat), per tutta la durata della scelta, anche se è previsto nel contratto.
Il proprietario deve informare l’inquilino, con raccomandata, prima di effettuare la propria opzione per la cedolare secca.
Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa.
La scelta va effettuata in sede di registrazione del contratto e può essere revocata durante ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata.
   
La tassazione “secca” può essere applicata indistintamente:
·  sia ai contratti formati successivamente al 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del decreto che ha istituito la “cedolare secca”, 
·  sia a quelli già in essere alla citata data.
Per questi ultimi, in particolare, è previsto che il locatore possa optare per la cedolare secca nella prossima dichiarazione dei redditi.

L’opzione da esercitare nella prossima dichiarazione dei redditi (quella relativa all’anno 2011, da presentare nel 2012) potrà riguardare, a scelta del contribuente (locatore):
·  l’annualità contrattuale scaduta nel 2011;
·  l’annualità contrattuale che prende avvio dal 2011 e scade nel 2012;
·  entrambe le annualità contrattuali.

Esempio :
Contratto di durata quadriennale 1° aprile 2009 – 31 marzo 2013.

La cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi 2012 per i redditi 2011 può riguardare:
â–ş entrambe le annualitĂ :
1. sia il periodo 1/1/2011 – 31/3/2011,
2. che quello successivo, dal 1/4/2011 al 31/3/2012.
â–şuna sola delle due annualitĂ :
1. quella scaduta nel 2011, periodo 1/1/2011 – 31/3/2011,
2. o quella che prende avvio nel 2011 e scade nel 2012, periodo dall’1/4/2011 al 31/3/2012.

L’opzione per la cedolare secca effettuata in relazione ai canoni relativi al periodo di imposta 1° aprile 2011 - 31 dicembre 2011 implica necessariamente l’assoggettamento alla cedolare secca anche dei canoni relativi al periodo 1° gennaio 2012 – 31 marzo 2012 (i tre mesi restanti della stessa annualità contrattuale).

elisamelzani@sada.bs.it
 
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