Ai fini della detrazione, le spese ammesse sono quelle di manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni), straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, così come definite dall’art. 3 del Testo Unico in materia edilizia, aventi ad oggetto abitazioni e loro pertinenze.
Sono inoltre ammessi gli interventi di:
- ricostruzione o recupero di immobili non abitativi danneggiati da calamità naturali, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- realizzazione di autorimesse o posti auto;
- eliminazione di barriere architettoniche;
- utilizzo di tecnologie atte a favorire la mobilità di portatori di handicap grave;
- installazione di misure di sicurezza antintrusione e di opere di prevenzione degli infortuni domestici;
- cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico;
- bonifica dall’amianto;
- installazione di misure antisismiche.
Sono ricompresi anche i costi di progettazione e quelli connessi all’esecuzione degli interventi edilizi.
Possono fruire della detrazione coloro che detengono o possiedono l’immobile e che sostengono le predette spese, con fatture e bonifici a loro intestati.
Pertanto, tra i soggetti beneficiari possiamo avere ad esempio: i proprietari, i nudi proprietari, i titolari di diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), gli inquilini, i comodatari, i soci di cooperative, ecc. Sono ammessi all’agevolazione anche i familiari conviventi nell’immobile oggetto di intervento e, in specifici casi, gli acquirenti di immobili.
Il beneficio è ripartito in 10 rate annuali di pari importo, calcolato tenendo conto di quanto effettivamente pagato nel corso dell’anno, considerando una spesa massima di € 48.000,00 per ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento. Pertanto, i lavori eseguiti in modo frazionato su più anni daranno diritto alla corrispondente detrazione dalle imposte a seconda dell’importo pagato in ciascuno di essi.
Così, ad esempio:
- spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 € 30.000,00: detrazione d’imposta euro 1.080,00 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021;
- spese di ristrutturazione sostenute nel 2013 € 25.000,00: detrazione d’imposta calcolata su euro 18.000,00 (limite massimo euro 48.000,00), euro 648,00 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022;
L’importo complessivo ammesso in detrazione nei dieci anni è quindi di € 17.280,00.
Infine, tra le novità, vi è la proroga a tutto il 2012 della detrazione fiscale del 55% per le opere destinate al risparmio energetico e l’estensione del beneficio alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore. Dal 2013, il 55% sarà ridotto al 36%.
Successive disposizioni attuative saranno emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.