Interventi sui fabbricati: non più attesa di proroghe
di Alessandra Pirlo

Entra a regime in modo definitivo senza scadenza, dal 2012, la detrazione del 36% dalle imposte dovute, per gli interventi di recupero dei fabbricati.

 
Ai fini della detrazione, le spese ammesse sono quelle di  manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni), straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, così come definite dall’art. 3 del Testo Unico in materia edilizia, aventi ad oggetto abitazioni e loro pertinenze. 
 
Sono inoltre ammessi gli interventi di:
- ricostruzione o recupero di immobili non abitativi danneggiati da calamità naturali, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 
- realizzazione di autorimesse o posti auto; 
- eliminazione di barriere architettoniche;
- utilizzo di tecnologie atte a favorire la mobilità di portatori di handicap grave;
- installazione di misure di sicurezza antintrusione e di opere di prevenzione degli infortuni domestici;
- cablatura degli edifici  e contenimento dell’inquinamento acustico;
- bonifica dall’amianto;
- installazione di misure antisismiche.
 
Sono ricompresi anche i costi di progettazione e quelli connessi all’esecuzione degli interventi edilizi.
Possono fruire della detrazione coloro che detengono o possiedono l’immobile e che sostengono le predette spese, con fatture e bonifici a loro intestati. 
Pertanto, tra i soggetti beneficiari possiamo avere ad esempio: i proprietari, i nudi proprietari, i titolari di diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), gli inquilini, i comodatari, i soci di cooperative, ecc. Sono ammessi all’agevolazione anche i familiari conviventi nell’immobile oggetto di intervento e, in specifici casi, gli acquirenti di immobili.
 
Il beneficio è ripartito in 10 rate annuali di pari importo, calcolato tenendo conto di quanto effettivamente pagato nel corso dell’anno, considerando una spesa massima di € 48.000,00 per ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento. Pertanto, i lavori eseguiti in modo frazionato su più anni daranno diritto alla corrispondente detrazione dalle imposte a seconda dell’importo pagato in ciascuno di essi. 
 
Così, ad esempio:
- spese di ristrutturazione sostenute nel 2012 € 30.000,00: detrazione d’imposta euro 1.080,00 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021;
- spese di ristrutturazione sostenute nel 2013 € 25.000,00: detrazione d’imposta calcolata su euro 18.000,00 (limite massimo euro 48.000,00), euro 648,00 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022;
 
L’importo complessivo ammesso in detrazione nei dieci anni è quindi di € 17.280,00.
Infine, tra le novità, vi è la proroga a tutto il 2012 della detrazione fiscale del 55% per le opere destinate al risparmio energetico e l’estensione del beneficio alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore. Dal 2013, il 55% sarà ridotto al 36%. 
 
Successive disposizioni attuative saranno emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 

D.ssa Alessandra Pirlo
alessandrapirlo@sada.bs.it
 
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