Quando il telefono non funziona
Il contratto prevede soluzioni entro le 48 ore in caso di guasti. Così non è stato e io ho subito dei danni. Come posso essere risarcito? L'avvocato risponde.

 
Buona sera,
colgo la possibilità di questa rubrica per avere lumi riguardo un mio caso personale.
Ho un contratto di telefonia fissa per un esercizio commerciale, per cui l'uso del telefono è di primaria importanza.
La linea si è guastata e anche dopo 48 ore dalla segnalazione del guasto il problema non è stato ancora risolto.
Gli addetti al call center mi hanno detto che come da contratto i guasti sarebbero stati risolti entro 24-48 ore, così non è stato.
Come posso richiedere un risarcimento danni per il non funzionamento della linea e per il prolungarsi oltre i termini di contratto del tempo di risoluzione del guasto?
 
Richiesta firmata.
 


Egr. Sig. ____,
facciamo seguito alla Sua richiesta per fornirLe alcune informazioni che speriamo possano essereLe d’aiuto.
L'Autorità Garante per le Comunicazioni (AG.COM.) ha recentemente aggiornato - con propria delibera del 14 settembre 2009 - il regolamento per la disciplina delle controversie in questo settore che era entrato in vigore il 19 aprile 2007 ed è applicabile alle procedure avviate a far data dal 24 giugno 2007.
Il regolamento stabilisce l'instaurazione di appositi Comitati Regionali di Controllo per le Comunicazioni, meglio noti con la sigla CO.RE.COM., ai quali è demandata funzione conciliatrice nelle vertenze fra utenti e operatori del settore delle telecomunicazioni.
 
In virtù dell'istituzione dei CO.RE.COM. è stato introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione fra le parti, che viene esperito su istanza del consumatore (persona fisica o rappresentante legale di persona giuridica) e si svolge innanzi ad un terzo soggetto (scelto dal CO.RE.COM.) in funzione di mediatore.
Il tentativo di conciliazione, oltre che obbligatorio, è condizione di procedibilità per eventuali azioni legali.
 
Dal momento della proposizione del tentativo di conciliazione inizia a decorrere un periodo di 30 giorni, entro il quale il CO.RE.COM. deve convocare le parti e, appunto, cercare una soluzione conciliativa fra queste.
Se l'esito del tentativo di conciliazione è positivo, verrà redatto un verbale contenente l'accordo raggiunto fra le parti, il quale costituisce titolo esecutivo immediatamente efficace.
 
Al contrario, se l'esito è negativo (in tutto o in parte), il consumatore potrà scegliere fra l'instaurazione di un regolare giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria oppure deferire la competenza all'Autorità Garante, la quale si attiverà per la risoluzione extragiudiziale della vertenza, ai sensi dell'Art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
Avv. Paola Faletti

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