Le citate disposizioni concernenti la deduzione dell’ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili strumentali per l’esercizio dell’attività sono applicabili agli immobili acquistati/contratti di leasing stipulati dal 01/01/2007 al 31/12/2009. In tale periodo la deduzione è ridotta ad un terzo.
- sono ammortizzabili in base ai coefficienti ministeriali;
- danno luogo a plus/minusvalenza in caso di cessione, risarcimento, etc.;
- i canoni di leasing sono deducibili a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15;
- le quote di ammortamento e i canoni di leasing non sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su cui insiste l’immobile e di quello pertinenziale, secondo quanto stabilito per le imprese dall’art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. n. 223/2006;
- le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, non imputabili ad incremento del costo dei beni cui afferiscono (c.d. “spese non incrementativeâ€) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro cespiti al 01/01; l’eccedenza è deducibile in 5 quote costanti nei periodi d’imposta successivi.
Soggetti
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Aliquote 2006
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Aliquote 2007
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ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione indiretta |
10%
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16%
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NON ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatoria: - primo scaglione (fino a € 39.297) - secondo scaglione (da € 39.297 a € 85.478) |
18,20%
19,20%
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23,50%
23,50%
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Titolari di pensione diretta (anzianità , invalidità o vecchiaia) |
15%
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16%
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