L’Autorità per l’energia sanziona Valgas
di red.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha sanzionato Valgas, società di distribuzione del gas nel territorio valsabbino appartenente al Gruppo ASM, per inosservanza delle disposizioni sui criteri per la determinazione delle tariffe.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas – come si legge in un comunicato stampa diramato dalla stessa autorità pubblica il 3 gennaio - ha sanzionato Valgas, società di distribuzione del gas nel territorio valsabbino appartenente al Gruppo ASM, per inosservanza delle disposizioni sui criteri per la determinazione delle tariffe

L’Autorità ha chiuso l'istruttoria avviata, ad ottobre 2005, nei confronti di Valgas, società di distribuzione del gas naturale che fa capo all'ASM, per inosservanza delle disposizioni sui criteri per la determinazione delle tariffe. L’Autorità ha perciò irrogato la seguente sanzione:

30.000,00 euro a Valgas Spa con sede legale a Nozza di Vestone (BS)

Tale società di distribuzione del gas - secondo l'Autorità per l'enegia - ha infatti richiesto alle società di vendita, oltre alla tariffa approvata dall’Autorità, anche il pagamento di ulteriori corrispettivi per prestazioni che rientrano tra quelle essenziali già remunerate dalla tariffa stessa, pregiudicando così l’interesse dell’utenza al rispetto della tariffa e quello dei concorrenti al rispetto della «par condicio».

Nella delibera n° 309/06, emanata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas si legge:

«Ritenuto che:

sussistano i presupposti per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Valgas per violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 170/04;
per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 30.000 (trentamila) euro

DELIBERA

* di irrogare a Valgas una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 30.000 (trentamila) euro;
* di ordinare a Valgas il pagamento della sanzione nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
* di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
* di ordinare a Valgas di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
* di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it);
* di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Valgas, con sede legale in Via Riverberi, 2 – 25070 Nozza di Vestone (BS).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso».
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