Documenti e adempimenti, prorogate le scadenze
di Redazione

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, sono state prorogate alcune scadenze sia per alcuni documenti, come carta d’identità e patente, sia per alcuni adempiment. Ecco i principali


L'emergenza Coronavirus, i DPCM e il divieto di uscire di casa hanno inciso anche sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. In molti si domandano come fare con i documenti scaduti, dalla patente di guida alla carta d'identità, in questo tempo di emergenza sanitaria. Ma, il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha autorizzato alcune proroghe che è importante conoscere.

Come riportato anche sul sito ufficiale della Polizia di Stato, ecco di seguito le norme entrate in vigore in merito a documenti scaduti o prossimi alla scadenza.

Carta d’identità
Tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
Pertanto non si devono rifare le carte d'identità scadute o che scadranno dopo il 17 marzo, in quanto automaticamente prorogate al 31 agosto prossimo.

Revisione veicolo
Con la revisione del veicolo scaduta al 17 marzo 2020 o in scadenza entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.

Patente di guida
Le patenti di guida scadute in data successiva al 31 gennaio 2020 (circolare M.I.T. nr. 0009209 del 19.3.2020) o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020. La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.

Attestato per guidare l'autotreno
È stata prorogata la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Ecco alcuni esempi:
•    le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;
•    le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
•    le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
•    l'attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del Cds;
•    l'attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del Cds.

Carta di qualificazione del conducente (Cqc)
La proroga in questo caso non è la stessa delle patenti di guida. Il ministero dei Trasporti ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2020 della Cqc per il trasporto professionale di cose e persone, nonché dei certificati di formazione professionale (Cpp) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.

Assicurazione auto
Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.

Cambio gomme
In merito agli adempimenti per i veicoli, è stata fissata una proroga per il cambio gomme. Le invernali si possono tenere fino al 15 giugno.

Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni

Validi per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, fissata al momento al 31 luglio 2020.
Nello specifico: . “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorno successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (Art. 103, c. 2, L. n. 27/2020).
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 

La data attualmente fissata di cessazione dello stato di emergenza dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. - Serie Generale – n. 26 dell’1.02.2020) è il 31 luglio 2020.
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