L'Itis chiede e il Sole 24Ore risponde
di Redazione

Secondo l’esperto dell’affermato quotidiano economico, i corsi per la sicurezza effettuati in ambito scolastico valgono anche sul luogo di lavoro


Gli studenti diplomati all’Itis "Perlasca" di Vobarno, quindi, che da qualche tempo effettuano regolarmente i corsi per la sicurezza previsti dall’accordo Stato-Regioni, possiedono già l’idoneità ad operare in piena sicurezza negli ambienti di lavoro.

Una formazione in più, offerta dalla scuola valsabbina, la prima a farlo in Lombardia, per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani diplomati.

Ecco il testo della domanda, sottoposta all’attenzione dell’esperto del maggior quotidiano economico italiano dal professor Valeriano Buffoli, responsabile dell’Alternanza scuola-lavoro del Perlasca:

Il nostro istituto secondario di II grado organizza corsi di formazione sulla sicurezza per gli studenti del triennio, erogati secondo le indicazioni dell'accordo stato regioni  del 21 dicembre 2011. I corsi, suddivisi in modulo generale (4 ore) e rischi specifici (12 ore), sono tenuti da docenti che posseggono i requisiti stabiliti dal suddetto accordo; al temine di ogni modulo gli studenti devono sostenere un test di valutazione , superato il quale la scuola rilascia loro un attestato di partecipazione.

Premesso che il nostro istituto è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001/2008 ea37 ed è iscritto all'albo degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione della regione Lombardia, si chiede se l'azienda che assuma  un nostro diplomato possa ritenersi esonerata dalla formazione sulla sicurezza del nuovo assunto, fermo restando l’obbligo di un’eventuale integrazione formativa  solo sui rischi specifici definiti nel DVR.


Ed ecco la risposta de “L’esperto risponde”:

Preliminarmente è importante precisare che i docenti che erogano i corsi di formazione, anche all’interno dell’Istituto, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 riguardante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

In merito alla domanda riguardante l’esonero delle aziende dall’erogazione della formazione generale e specifica prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, per un ex allievo dell'istituto del lettore già in possesso di tale bagaglio formativo, la risposta è affermativa a condizione che:
1) la formazione erogata presso l’istituto rispetti in toto i contenuti dell’Accordo Stato Regioni (organizzazione, metodologia, contenuti, ecc.); 
2) la formazione non sia stata erogata dall’istituto, al momento dell’assunzione, da più di 5 anni (in caso contrario sarà necessario l’aggiornamento).

Inoltre, va ricordato che il datore di lavoro deve far effettuare all'ex allievo neo assunto una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici previsti dai Titoli successivi al primo del D. Lgs. n° 81/2008 (vedasi art. 37 comma 3).


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