Novità per RCA dal 2013
di Laura

ll Decreto per le misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo ha annullato i 15 gg di tolleranza oltre la scadenza del premio

 
Fino al 31.12.2012 il proseguimento dell’assicurazione RCA sull’auto o moto era implicita, non bisognava infatti rifare il contratto di assicurazione e si avevano 15 gg di copertura ulteriore allo scadere del contratto, a meno che non si decidesse di dare la disdetta l’assicurazione si considerava rinnovata.
 
Il contratto Rca per le auto e moto dal 1° di gennaio di quest'anno non si rinnovererà più automaticamente. Scompare così il periodo di tolleranza di 15 giorni che tutelava il proprietario del veicolo.
In mancanza di una esplicita disdetta, nell’arco dei 15 giorni l’assicurato godeva della copertura pur non avendo ancora pagato il premio, nei 5 giorni successivi alla scadenza della polizza non veniva elevata nessuna contravvenzione.
 
L’articolo 22 del DL 179 del 18/10/2012, “Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”, ha modificato questa regola, cancellando il rinnovo automatico dell’assicurazione, prima, nella maggioranza dei casi, la polizza poteva essere annullata solo esplicitamente con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza.
 
L'obbiettivo delle nuove disposizioni è quello di aumentare la mobilità favorendo la concorrenza e creando, almeno in teoria, un abbassamento dei prezzi.
E’ stato stimato che le polizze auto che utilizzano il tacito rinnovo hanno una mobilità della clientela fissato intorno al 10%, dato che cambia rispetto alle assicurazioni dirette che non applicano tale clausola dove si registra il 30% in più di mobilità.
 
Se non verrà rinnovato il contratto si sarà, a tutti gli effetti, senza assicurazione che, essendo obbligatoria, porta al sequestro del veicolo ed a una salatissima multa (circa 800 euro).
Le compagnie di assicurazione hanno comunque l’obbligo di comunicare per iscritto la scadenza a tempo debito in modo da evitare il più possibile ritardi nel pagamento.
 
Va detto che lo stesso decreto obbliga anche le compagnie di assicurazione a mantenere le garanzie operanti per i 15 gg successivi alla scadenza contrattuale, ma comunque non oltre i 15 giorni.
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