Job sharing o lavoro ripartito
di Laura

E' una figura contrattuale prevista dal 1998 grazie ad una circolare del Ministero del lavoro.

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Job sharing o lavoro ripartito, è un contratto secondo il quale due persone si suddividono in due fasce lavorative un lavoro a tempo pieno.
Deve essere chiaramente distinto dal contratto di part–time perchè non può dare origine a due rapporti di lavoro distinti.
Con il contratto di lavoro ripartito i due lavoratori si dividono un unico impiego, cioè assumono "in solido", ossia con le stesse responsabilità, l'adempimento di un'unica prestazione lavorativa.
 
E’ una figura contrattuale speciale, istituita fin dal 1998 con la circolare del ministero del Lavoro n. 43 del 1998.
E’ stata però la riforma Biagi a chiarirne la disciplina, limitando tra l’altro la possibilità di gestire il lavoro in solido a soltanto due soggetti.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere tra l'altro la percentuale e la distribuzione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale svolto da ciascuno dei due lavoratori, in base ai loro accordi, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di stabilire in qualunque momento la sostituzione tra di loro o una diversa distribuzione dell'orario e il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore.
 
Il trattamento economico e normativo stabilito nel contratto  deve essere riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, le ferie, i trattamenti per malattia, infortunio, malattia professionali e congedi.
Il calcolo delle prestazioni e dei contributi per i contitolari di un contratto di job sharing è assimilabile ad un part-time, tuttavia il calcolo è effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
 
In caso di malattia o maternità di un componente lavoro ripartito, o comunque in presenza di situazioni oggettive per le quali sia impossibile ottenere la prestazione di uno dei sottoscrittori del contratto, chi sta svolgendo l’attività, salvo diverso accordo con il datore di lavoro che permetta il subentro di un’altra risorsa, dovrà accollarsi per intero l’obbligazione.
Se entrambi i lavoratori risultano impossibilitati, allora il rapporto di lavoro verrà sospeso oppure estinto (secondo l’articolo 1256 del Codice civile).
Il vincolo di solidarietà si applica anche nella fase conclusiva del contratto, quindi il licenziamento o le dimissioni da parte di uno dei lavoratori comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
 
Ed ecco il Job sharing familiare, soluzione anticrisi
Il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti di Luxottica, firmato a larghissima maggioranza e che verrà applicato in tutti gli stabilimenti dell’azienda, introduce lo job sharing familiare che  consentirà a un lavoratore di condividere il proprio posto di lavoro e quindi anche lo stipendio con un parente stretto.
Questo significa che una moglie o un marito disoccupato o in cassa integrazione potrebbe rientrare nel mondo del lavoro, così come un figlio che sta concludendo la propria formazione.
Così il lavoratore potrà anche essere sostituito in caso di impedimento temporaneo a svolgere le proprie mansioni.
 
E Luxottica potrebbe diventare una soluzione per parecchi mariti lasciati a casa dalla crisi economica, visto che il 65% dei dipendenti è di sesso femminile.
Il contratto, che avrà durata triennale e interessa 8mila lavoratori.
Nel contratto integrativo di Luxottica è anche previsto l’avvio della ‘banca ore’ dedicata a paternità e maternità.
Il principio è semplice: dal momento in cui il lavoratore lo comunica all’azienda avrà tre anni di tempo per accumulare parte degli straordinari e dei giorni di permesso e ferie per usufruirne dopo la nascita del figlio.
Il meccanismo della banca può funzionare anche per chi accumuli ore nella preparazione di esami universitari.
 
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