31 Gennaio 2007, 00.00
Valsabbia - C
Finanziaria/1

La parola all'esperto parte 1

di red.

Con la definitiva approvazione della Finanziaria è possibile iniziare a delineare alcuni degli aspetti di principale interesse per le imprese e i professionisti.

Le principali novità della Finanziaria 2007 - parte 1

Con la definitiva approvazione della Finanziaria si può iniziare a delineare alcuni degli aspetti di principale interesse per imprese e professionisti in attesa che, interpretazioni e/o circolari esplicative, chiariscano le modalità applicative.

RICHIESTA PREVENTIVA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL MOD. F24 (COMMI 30 – 31)
I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni per importi superiori a € 10.000,00 sono tenuti a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione entro il 5° giorno antecedente a quello in cui intendono effettuare tale operazione.
Se entro il 3° giorno successivo a quello della comunicazione l’Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta, si applica il principio del “silenzio-assensoâ€.
Con apposito Provvedimento saranno individuate le modalità operative nonché le procedure di controllo per impedire l’utilizzo indebito dei crediti; in attesa si ritiene che le compensazioni possano essere effettuate senza autorizzazione.

DETRAZIONE/DEDUZIONE IRPEF PER ACQUISTO DI MEDICINALI
(COMMI 28 – 29)

A decorrere dal 01/07/2007 è previsto che ai fini della detrazione/deduzione IRPEF l’acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o scontrino fiscale contenente l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario.
È altresì stabilito che fino al 31/12/2007, qualora l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere aggiunto a mano sullo scontrino da parte dell’interessato.

OBBLIGO DI RITENUTA PER IL CONDOMINIO (COMMA 43)
È introdotto nel D.P.R. n. 600/73 il nuovo art. 25-ter, in base al quale il condominio è tenuto ad operare una ritenuta d’acconto pari al 4% all’atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa ancorché di natura occasionale ex art. 67, comma 1, lett.i I), T.U.I.R..

TRATTAMENTO AGEVOLATO DELLE AGGREGAZIONI AZIENDALI
(COMMI 242 – 249)

Sono previste particolari agevolazioni fiscali in relazione ad operazioni di fusione o scissione ovvero di conferimento d’azienda ex art. 176, T.U.I.R. effettuate negli anni 2007 e 2008.
Per poter accedere alle agevolazioni in esame è necessario, in particolare:
- che le imprese coinvolte siano operative da almeno 2 anni;
- presentare un’apposita istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO (COMMI 280 – 284)
Alle imprese che nel triennio 2007-2009 sostengono costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10% (15% se i costi sono riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca).
Il credito d’imposta spettante, calcolato su un importo massimo di spese pari a 15 milioni di euro per periodo d’imposta, non è tassato ai fini reddituali né ai fini IRAP.
L’applicazione dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione UE.

DETRAIBILITÀ IVA SOMMINISTRAZIONI ALIMENTI E BEVANDE IN CONVEGNI (COMMI 304 – 305)
Per effetto della modifica dell’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/72 è ora detraibile anche l’IVA connessa alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi. Per il 2007 la detraibilità è ridotta al 50%.

PREAVVISI TELEMATICI DI IRREGOLARITÀ OBBLIGATORI (COMMA 62)
In base alla nuova formulazione dell’art. 2-bis D.L. n. 203/2005 relativo alle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 01/01/2006, i preavvisi saranno sempre inviati telematicamente all’intermediario, indipendentemente dalla richiesta da parte del cliente.
È comunque prevista la possibilità che l’Agenzia delle Entrate, su istanza motivata, provveda all’invio postale del preavviso al contribuente, in presenza di riscontrate difficoltà da parte degli intermediari nell’adempimento in esame.

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI DEI LAVORATORI AUTONOMI (COMMA 69)
È modificata la tempistica introdotta dall’art. 35, comma 12-bis, D.L. n. 223/2006 relativa al divieto di uso del denaro contante per il pagamento dei compensi di lavoro autonomo. In particolare il divieto di utilizzare denaro contante per importi superiori a € 100 decorre dal 01/07/2009 (anziché 2008). Per quanto riguarda il periodo transitorio, dal 12/08/2006 al 30/06/2008 (anziché 2007) detto limite è pari a € 1.000 e dal 01/07/2008 al 30/06/2009 il limite sarà pari a € 500.
Con apposito Decreto ministeriale potranno essere individuate alcune tipologie di clienti, con riferimento ai quali sarà consentito derogare ai limiti sopra citati.

ULTERIORE DEDUZIONE 36% PER I COMMERCIANTI (COMMI 354 – 355)
È introdotta un’agevolazione specifica per i soggetti esercenti attività d’impresa nel settore del commercio, consistente nell’ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36% delle spese sostenute per sostituire l’illuminazione interna ed esterna con impianti ad alta efficienza energetica.
Ai fini delle determinazione dell’acconto IRPEF/IRES dovuto per il secondo e terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell’agevolazione in esame.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO (COMMA 80)
Viene aggiornato l’art. 3, D.P.R. n. 642/72 confermando le possibilità di pagamento dell’imposta di bollo tramite contrassegno ovvero in modo virtuale.
È adeguato l’importo minimo dell’imposta di bollo dovuta nella misura di € 1, prevedendo l’arrotondamento dell’imposta proporzionale ad € 0,10 per difetto o per eccesso rispetto ad € 0,05.

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI (COMMA 324)
È espressamente disposto che la nuova misura del fringe benefit (50%) connesso con l’utilizzo dell’auto aziendale ha effetto dal 2007.

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI GIORNALIERI (COMMI 327 – 328)
L’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi giornalieri previsto dal D.L. n. 223/2006 non decorrerà dal 01/01/2007 ma da una data che sarà progressivamente individuata con un apposito Provvedimento da emanare entro il 01/06/2008.
È previsto che i registratori di cassa immessi sul mercato a decorrere dal 01/01/2008 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica e la deduzione integrale, nell’esercizio in cui sono state sostenute, delle spese per l’acquisto di detti apparecchi, che non saranno inoltre soggetti alle verifiche periodiche.
Lo scontrino emesso dai soggetti che effettuano la trasmissione telematica non avrà valenza fiscale. A tal fine un apposito Provvedimento da emanare entro giugno 2007 fisserà le modalità di rilascio del predetto scontrino.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO (COMMI 334 – 335)
Con l’intento di uniformare le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelle relative al reddito d’impresa, è nuovamente modificato l’art. 54, T.U.I.R., come di seguito sintetizzato:
  1. - la deducibilità delle minusvalenze è ammessa soltanto se sono derivanti dalla cessione a titolo oneroso e dal risarcimento per la perdita/danneggiamento di beni strumentali; è soppresso il riferimento alle minusvalenze da autoconsumo, che divengono pertanto indeducibili;
  2. - relativamente agli immobili strumentali per l’esercizio dell’attività è previsto che:
  • sono ammortizzabili in base ai coefficienti ministeriali;
  • danno luogo a plus/minusvalenza in caso di cessione, risarcimento, etc.;
  • i canoni di leasing sono deducibili a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15;
  • le quote di ammortamento e i canoni di leasing non sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su cui insiste l’immobile e di quello pertinenziale, secondo quanto stabilito per le imprese dall’art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. n. 223/2006;
  • le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, non imputabili ad incremento del costo dei beni cui afferiscono (c.d. “spese non incrementativeâ€) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro cespiti al 01/01; l’eccedenza è deducibile in 5 quote costanti nei periodi d’imposta successivi.
Le citate disposizioni concernenti la deduzione dell’ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili strumentali per l’esercizio dell’attività sono applicabili agli immobili acquistati/contratti di leasing stipulati dal 01/01/2007 al 31/12/2009. In tale periodo la deduzione è ridotta ad un terzo.

ELENCHI CLIENTI FORNITORI (COMMA 337)
L’elenco fornitori relativo al 2006 è considerato validamente presentato ancorché il contribuente indichi la partita IVA in luogo del codice fiscale.
Si rammenta che relativamente all’elenco clienti tale possibilità è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 10/11/2006.

ALIQUOTA IVA 10% PER LA FORNITURA DI ENERGIA (COMMA 384)
È riscritto il n. 122), Tab. A/III, D.P.R. n. 633/72, secondo cui si applica l’aliquota IVA 10% alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia ….â€; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinariaâ€.

PRESTAZIONI SANITARIE, EDUCATIVE, SOCIO-SANITARIE, ETC. (COMMA 311)
Con una disposizione di natura interpretativa è previsto l’assoggettamento ad IVA con l’aliquota ridotta del 4% anche delle prestazioni di cui ai nn. 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 rese in favore dei soggetti svantaggiati di cui al n. 41-bis, Tabella A, Parte II da parte di cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti d’appalto e di convenzioni in genere. Alle cooperative sociali è concessa la facoltà di optare per la previsione di cui all’art. 10, c. 8, D.Lgs. n. 460/97.

ESENZIONE IVA PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (COMMA 312)
È prevista l’estensione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, D.P.R. n. 633/72 anche alle prestazioni socio sanitarie rese nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenute e di donne vittime di tratta.

DEDUZIONE FORFETARIA REDDITI DERIVANTI DA DIRITTI D’AUTORE (COMMA 318)
È disposto che ai soggetti titolari di diritti di sfruttamento di opere dell’ingegno, brevetti, etc., di età inferiore a 35 anni, la deduzione forfetaria delle spese è aumentata dal 25% al 40%.

DEDUCIBILITÀ SPESE TELEFONICHE (COMMI 401 – 403)
Con la modifica degli artt. 102, comma 9 e 54, comma 3-bis, T.U.I.R., dal 2007 il limite di deducibilità per le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione dei telefoni cellulari è aumentato dal 50% al 80%.
Va comunque considerato che per l’individuazione dei beni interessati dalle limitazioni in esame la norma non fa più riferimento alle “…apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative …†bensì alle “…apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg)…. del codice delle comunicazioni elettronicheâ€.
Posto che la citata lettera gg) riguarda i “servizi … consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti …†si deve ritenere che la limitazione della deducibilità si estenda anche alle spese dei telefoni fissi.
È confermata comunque la deducibilità al 100% per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (COMMI 768 – 771)
Con riguardo agli iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti è previsto un aumento dell’aliquota contributiva, che viene fissata:
  • al 19,50% per il 2007;
  • al 20,00% per il 2008.
Dal tenore letterale della disposizione in esame è possibile desumere che non è più prevista la distinzione tra artigiani e commercianti. Dovrebbe rimanere in vigore l’aumento di 1 punto percentuale per i redditi rientranti nella seconda fascia.
Dal 01/01/2007 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata INPS è stabilita nelle seguenti misure:

Soggetti
Aliquote 2006
Aliquote 2007

ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione indiretta

10%
16%

NON ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatoria:

- primo scaglione (fino a € 39.297)

- secondo scaglione (da € 39.297 a € 85.478)

18,20%
19,20%
23,50%
23,50%

Titolari di pensione diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia)

15%
16%

È infine prevista una sorta di clausola di salvaguardia in base alla quale il predetto contributo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal “lavoratore†superiore ad 1/3 dell’aumento dell’aliquota contributiva. A tal fine si deve fare riferimento al compenso netto mensile già riconosciuto al 01/01/2007, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero al compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente.

Finanziaria2007_01.pdf




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